CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO

TRA

La società Criceto srl, con sede presso via Enrico de Nicola,9, registrata presso il registro delle imprese di Salerno, partita IVA e codice fiscale numero 0213799000, in persona del legale rappresentante pro tempore Signor Mario Rossi; nato a Roma, il 10/03/2000. (d'ora in avanti denominato "Datore di lavoro")


E

Il signor Giuseppe Rossi, nato a Battipaglia. il 11/01/1986 e residente presso Via Casale, 18, codice fiscale PNCGII8611ST47. (d'ora in avanti denominato "Il Lavoratore")


PREMESSO:


- che il Datore di lavoro ha riscontrato nell'ambito della propria organizzazione una concreta e specifica esigenza di carattere oggettivo che legittima il ricorso al lavoro subordinato;

- che il Lavoratore, all'esito del colloquio di selezione, esaminato altresì il curriculum professionale, è risultato essere in possesso delle competenze necessarie per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente contratto;

- che, volendo le parti instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,


CONVENGONO:

Art. 1 - Oggetto

1. Le parti convengono l'assunzione del Lavoratore alle dipendenze del Datore di lavoro con decorrenza dal 01/04/2023, con un contratto subordinato a tempo indeterminato.

Art. 2 - Mansioni ed inquadramento

1. Il Lavoratore è assunto per la posizione di Project Manager, con le mansioni previste dal CCNL, da intendersi comprensive delle mansioni connesse ed equivalenti con inquadramento all'interno del livello: livello 4 del CCNL: CONSULENTE.

2. Il Datore di lavoro ha la facoltà di poter assegnare servizi e prestazioni diverse da quelli di cui sopra, purché con mansioni equivalenti con riferimento a quelle svolte in maniera concreta e continuativa.

3. Il demansionamento potrà, invece, essere disposto solo in caso intervenga una modifica degli assetti organizzativi aziendali tale da pesare sulla posizione della parte prestatrice ovvero in ipotesi previste dai contratti collettivi.

4. Le mansioni attribuite potranno, all'interno della classificazione contrattuale, spettare al livello di inquadramento inferiore a patto che rientrino nella stessa categoria legale ovvero in caso di rilevante interesse della parte prestatrice.

5. L'assegnazione a mansioni inferiori verrà comunicata alla parte prestatrice in forma scritta, a pena la nullità.

Art. 3 - Luogo di lavoro

1. Il Lavoratore effettuerà la sua prestazione lavorativa attraverso la fattispecie dello Smart Working, al cui allegato si rimanda per specifiche.

2. Resta inteso che l'attività lavorativa potrà essere svolta temporaneamente anche in luoghi diversi da quello di assunzione, previa comunicazione del Lavoratore entro i termini previsti dal CCNL di categoria.

Art. 4 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro del Lavoratore è a tempo parziale. Il Lavoratore usufruirà degli stessi diritti ed avrà gli stessi obblighi dei lavoratori a tempo pieno.

2. Il Lavoratore è tenuto a rispettare un orario di 32 ore settimanali.

3. Le modalità di distribuzione dell'orario del Lavoratore saranno:

part time verticale: 2 giorni mezza giornata, 3 giorni 8 ore lavorative di cui uno in smart-working

Art. 5 - Ferie, riposo, festività

1. Il Lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie così stabilito:

28 giorni su base annua, da ripartire in 2 settimane nel periodo estivo, e altre 2 da ripartire nel periodo invernale

2. Il Lavoratore ha diritto, altresì, alle giornate di riposo da fruirsi nelle seguenti modalità secondo quanto previsto dal CCNL, nonché allo stesso numero di giorni festivi retribuiti previsti dal calendario della sede.

3. Qualora la legge locale stabilisca festività retribuite non incluse in quelle previste dal calendario della sede, la parte prestatrice potrà usufruirne avvalendosi dei giorni di ferie.

4. Qualora la legge locale stabilisca un numero di festività retribuite superiori a quelle previste dal calendario della sede, la parte prestatrice potrà usufruirne dietro corrispondente riduzione dei giorni di ferie.

5. Sulle prestazioni straordinarie e sul pagamento delle stesse si applicheranno le norme del CCNL di categoria.

Art. 6 - Trattamento economico

1. La retribuzione del Lavoratore, con l'esclusione di qualsiasi forma di cottimo, sul quale verranno operate le trattenute di legge e di contratto, sarà di euro 30.000 (€ trentamila/00), su base annuale, distribuito in 14 mensilità.

2. La retribuzione verrà distribuita nella seguente modalità:

paga base: €1000
contigenza: €570

3. Sono previsti i seguenti benefici integrativi ai sensi di quanto previsto dall'art. 2099 co. 3 c.c.a favore della parte lavoratrice:

auto aziendale
ticket restaurant

Art. 7 - Regolamento disciplinare

1. Con la sottoscrizione del presente contratto il Lavoratore dichiara di essere a conoscenza delle norme relative alle infrazioni disciplinari, alle procedure di contestazione, alle sanzioni contenute nel Codice civile, nella l. n. 300/70 e nel CCNL.

2. Il Lavoratore si impegna, altresì, ad attenersi al regolamento vigente nel luogo di lavoro, come pure alle disposizioni interne e agli usi ivi adottati. Essi si intenderanno conosciuti ed accettati qualora essa non abbia avanzato eccezioni per iscritto entro lo scadere del periodo di prova.

3. Possono essere inflitte sanzioni disciplinari.

4. Nei casi previsti dai commi precedenti l'irrogazione delle sanzioni disciplinari è preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito. E' concesso un termine di giorni cinque per fornire giustificazioni.

Art. 8 - Sicurezza

1. Il Datore di lavoro dichiara di applicare tutte le norme in vigore in materia di sicurezza sul lavoro ed in particolare la disciplina di cui al d.lgs. n. 81/2008 TU sicurezza e successive modificazioni. Il Lavoratore si impegna ad uniformarsi alle relative prescrizioni e a rendere note eventuali situazioni anormali che dovesse riscontrare in occasione dell'esercizio dell'attività lavorativa.

Art. 9 - Registrazioni obbligatorie

1. Il Datore di lavoro dà atto che con l'assunzione la parte prestatrice verrà iscritta nel libro unico del lavoro tenuto ai sensi della l. n. 133/2008.

Art. 10 - 2588582

2. 58 852252 58 858252 58858555 852 8 5528 52852888 5885 25522 25282525882 2, 82 528 8582, 528 8528 252888558 8555222 25522528 58 82288 528 82228522222 (55) 5825/588 58 8288 2828 52885 22828222 528 55222522 58 858252 55 8222252588 82 2252 22225582 2 822 8'8288588222 52852 528 55222528 822 2228 2528852228588, 5888822228588 2 822 8'522828825528222 28252285585.

5. 58 2582552252 55 5858222 5 58828252 8'82225252885 225 88 25522522222 528 5528 225822588 58 2222222 52885 28525 528 822255222.

Art. 11 - Riservatezza ed obbligo di fedeltà

1. Con la stipulazione del presente contratto il Lavoratore si impegna a seguire le più rigorose norme di riservatezza circa dati e notizie di cui potrà venire a conoscenza in dipendenza, o anche solo in occasione, della esecuzione dell'attività lavorativa. Il Lavoratore si impegna a utilizzare tali dati e notizie allo scopo esclusivo per il quale ne viene messo a conoscenza.

2. È fatto divieto al Lavoratore di utilizzare in nessun modo o tempo, sotto alcuna forma e titolo, direttamente o per interposta persona, le informazioni acquisite, né durante il rapporto, né successivamente.

3. Durante il rapporto di lavoro è fatto divieto al Lavoratore di trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con il Datore di lavoro secondo quanto previsto dall'art. 2105 c.c., e l'inosservanza può dar luogo a sanzioni disciplinari che verranno determinate nel momento opportuno.

4. Alla cessazione, per qualsiasi causa, del presente contratto il Lavoratore si impegna a restituire ogni bene di proprietà del Datore di lavoro di cui abbia usufruito durante il rapporto di lavoro (ivi compresi, a titolo esemplificativo, elenchi telefonici, liste, manuali, materiale di addestramento, modulistica e documentazione tecnica, materiali e documentazione riservata che in qualsiasi modo riguardino il Datore di lavoro).

Art. 12 - Previdenza complementare e TFR

1. Il Lavoratore fruisce di assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale I.N.P.S.

2. I contributi dovuti dall'una e dall'altra parte sono determinati a norma della legislazione italiana vigente e commisurati alla retribuzione imponibile.

3. Ai fini della destinazione del trattamento di fine rapporto TFR, vedasi l'art. 8, comma 8, del d.lgs. n. 252/2005 con relativa modulistica, altresí come l'articolo 1, comma 26, della legge 23 dicembre 2014, n.190 in merito alla possibilità del Lavoratore di poter ottenere parte del TFR direttamente in busta paga.

4. Il Lavoratore fruisce di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nelle forme previste dalla legislazione italiana ed è iscritto presso Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro I.N.A.I.L.

5. In caso di malattia si applicheranno le disposizioni del CCNL.

6. Il trattamento giuridico economico in caso di astensione dal servizio per gravidanza e puerperio sarà quello stabilito dalla l. n. 1204/71 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 13 - Limiti d'età

1. Il contratto ha inderogabilmente termine il primo giorno del mese successivo al compimento dell'età prevista per il pensionamento ovvero 67 anni oppure al raggiungimento dell'anzianità lavorativa prevista dalla normativa vigente in materia al momento della stipula del contratto.

Art. 14 - Interruzione del rapporto di lavoro

1. Qualora il rapporto di lavoro si interrompa su iniziativa del Lavoratore, questi rispetterà un preavviso di 15 giorni durante il quale il rapporto di lavoro resta in vigore ed in mancanza del quale dovrà essere corrisposta un'indennità di mancato preavviso pari alle mensilità previste.

2. Qualora il rapporto si interrompa su iniziativa della parte datrice di lavoro per giustificato motivo, oggettivo o soggettivo essa provvederà altresì a fornirne il preavviso previsto dal CCNL di categoria, durante il quale il rapporto di lavoro resta in vigore ed in mancanza del quale dovrà essere corrisposta un'indennità di mancato preavviso pari alle mensilità previste.

Art 15 - Clausola finale

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto trova applicazione il CCNL CONSULENTE e le norme generali contenute nel D.Lgs 81/2015.



Salerno, il 20/03/2023



Datore di lavoro

Lavoratore